15 APRILE 2022
Bonus fiscali per la casa, Superbonus e non solo: la mappa aggiornata degli sconti fiscali in vigore
Ecco una lista di tutte le novità contenute nella versione definitiva della legge di Bilancio 2022
La nuova legge di Bilancio conferma la possibilità di usufruire del superbonus anche nei prossimi anni. In questo articolo ti illustrerò le varie casistiche e le scadenze per ogni tipologia di abitazione.
SUPERBONUS
Spetterà fino alla fine del 2023 il Superbonus del 110% (con una riduzione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025) per i lavori effettuati dai condomìni sulle parti comuni condominiali e per quelli effettuati dai condòmini sui propri appartamenti.
In particolare, il superbonus spetterà al 110% per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2023 (70% per il 2024 e 65% per il 2025), nei seguenti casi:
-per gli interventi effettuati dai condomìni sulle parti comuni condominiali;
-per gli interventi effettuati dal cosiddetto unico proprietario (edificio da due a quattro unità);
-per quelli trainati (oltre che quelli trainanti, rari, ma possibili) effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari del condominio ovvero dell’edificio dell’unico proprietario (come, ad esempio, la sostituzione delle finestre dei singoli appartamenti o la sostituzione della propria caldaia autonoma);
-per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
-per la demolizione e ricostruzione di edifici, classificata tra le ristrutturazioni dal Testo unico dell’edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d, dpr 6 giugno 2001, n. 380).
Nelle villette unifamiliari, invece, il superbonus del 110%, in vigore per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022, può spettare anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell’’intervento complessivo’.
BONUS RISTRUTTURAZIONI
Il Bonus Ristrutturazioni si applica ai seguenti casi:
- manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze (anche manutenzioni ordinarie su parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del Codice Civile, quindi, condominiali o meno);
- ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
- eliminazione delle barriere architettoniche (possibile super ecobonus del 110%, ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, dal primo gennaio 2021 e con scadenze diversificate a seconda dei casi);
- prevenzione di atti illeciti di terzi;
- misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica su tutto il territorio nazionale;
- contenimento dell’inquinamento acustico;
- cablatura di edifici;
- bonifica dall’amianto;
- riduzione degli infortuni domestici;
- conseguimento di risparmi energetici, cosiddetto non qualificato, compreso il fotovoltaico;
- Bonus casa acquisti: acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati, solo sul 25% del prezzo;
- dal 2021, detrazione Irpef del 50% per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Fino al 31 dicembre 2024 si ha diritto alla detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 96.000 euro e detrazione di 48.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali costanti. Mentre dal 1° gennaio 2025 si ha una detrazione Irpef del 36%, con limite di spesa di 48.000 euro e detrazione di 17.280 euro, da ripartire in 10 quote annuali costanti.
SISMABONUS
Il Sismabonus base consiste in una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori siano stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).
BONUS GIARDINI
Il Bonus Giardini si applica alle spese pagate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, anche sulle parti comuni esterne dei condomini (fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo) per:
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, di unità immobiliari ad uso abitativo (ma non di uffici, negozi, ristoranti e capannoni).
Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 si ha diritto alla detrazione Irpef del 36%, con limite di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, da ripartire in 10 quote annuali costanti.
BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
Il Bonus Mobili si applica agli elettrodomestici di classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Il limite di spesa è di 16.000 euro (10.000 euro nel 2022, 5.000 nel 2023 e 2024) ed è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, condominiali o meno, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa e al netto delle eventuali spese sostenute nell’anno precedente, collegate allo stesso intervento edilizio, per le quali si è fruito della detrazione nel modello dichiarativo relativo all’anno precedente.
Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 si ha una detrazione Irpef del 50%, ma solo se spetta la detrazione del 50% per uno degli interventi trainanti di recupero del patrimonio edilizio iniziati nell'anno dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente e pagati, anche in parte, entro il 31 dicembre dell’anno.
BONUS FACCIATE
Il Bonus Facciate consiste nel recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B del decreto 2 aprile 1968, n. 1444, inclusa la sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Se l'intervento è influente dal un punto di vista termico o interessa più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, servono gli stessi adempimenti previsti per l'ecobonus ordinario, come l'asseverazione, il computo metrico, l'Ape finale, le schede tecniche dei materiali e la comunicazione da inviare all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 si ha una detrazione Irpef e Ires del 90% per il 2020 e 2021, senza limite di spesa, da ripartire in 10 quote annuali costanti.
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 invece la detrazione Irpef e Ires scende al 60% per il 2022, senza limite di spesa.
BONUS COLONNINE
Il Bonus Colonnine consiste nell’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 la detrazione Irpef e Ires è del 50% da ripartire in 10 quote annuali costanti, per una spesa non superiore a 3.000 euro, per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.
Dal 1° gennaio 2022 la detrazione termina.
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Ovvero interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236, da parte dei contribuenti.
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 la detrazione è del 75% dall’imposta lorda, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.
Dal 1° gennaio 2023 la detrazione termina.
ECOBONUS
L’ecobonus comprende diversi tipi di interventi:
- acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (50%);
- sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione (50%);
- sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (65%);
- sostituzione, anche parziale, dello scaldaacqua tradizionale con uno scaldaacqua a pompa di calore (65%),
- sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale: con caldaie a condensazione di classe A + sistemi di termoregolazione evoluti o con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia a condensazione) (65%);
- acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione (65%);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (65%);
- strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (65%);
- finestre comprensive di infissi (50%);
- schermature solari (50%);
- riqualificazione energetica globale di edifici (65%);
- sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori (65%);
- dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione (65%);
- interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali (65%);
- interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell'involucro dell'edificio (70%);
- interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, per più del 25% della superficie disperdente lorda, che migliorano la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015 (75%);
- interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, congiuntamente con misure antisismiche (80% o se riduzione di 2 classi sismiche 85%).
Fino al 31 dicembre 2024 la detrazione Irpef e Ires è del 50-65-70-75-80-85%, con limite di spesa vari, per unità immobiliare anche non abitative, da ripartire in 10 quote annuali costanti.